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<p>Il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223!vig=">articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223</a> (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali).</p>
<p>Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.</p>
<p>Il file contenente l'estrazione viene rilasciato in formato elettronico all'interno della piattaforma, a seguito del pagamento di 77,47 €, tale cifra è stata fissata con la D.G. n.733 del 7.7.1992 e la D.G. n.111 10.04.2001.</p>